Art. 10.
            Assegnazione di alloggi di nuova costruzione
 
   1. All'assegnazione di alloggi di nuova costruzione destinati alla
locazione si provvede mediante concorso per gli  ambiti  territoriali
determinati dai programmi quadriennali regionali.
   2.  Nei  comuni  sedi  di intervento il 50 per cento degli alloggi
puo' essere destinato ai residenti cosi' come definiti all'art. 12.