Art. 12. Assegnazione di alloggi disponibili 1. Gli alloggi che si rendano comunque disponibili, al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero, sono assegnati dal comune dove l'alloggio e' situato ai propri residenti, a chi esercita attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune ovvero ai lavoratori emigrati all'estero o ai profughi che hanno prescelto detto comune ai sensi dell'art. 6, sulla base delle gradutorie di cui all'art. 17. 2. Si considerano disponibili gli alloggi in idonee condizioni igienico-sanitarie e di conservazione. Gli eventuali lavori che si rendono necessari per il ripristino sono finanziabili con i fondi di cui alla legge n. 457/1978 qualora, in base ad appositi programmi di ripiano dei disavanzi pregressi degli enti gestori approvati dalla Regione, non siano sufficienti le risorse di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.