Art. 12.
                 Assegnazione di alloggi disponibili
 
   1.  Gli  alloggi  che si rendano comunque disponibili, al di fuori
dei programmi di nuove costruzioni e di recupero, sono assegnati  dal
comune dove l'alloggio e' situato ai propri residenti, a chi esercita
attivita'  lavorativa  esclusiva  o  principale  nel comune ovvero ai
lavoratori emigrati all'estero o  ai  profughi  che  hanno  prescelto
detto comune ai sensi dell'art. 6, sulla base delle gradutorie di cui
all'art. 17.
   2.  Si  considerano  disponibili  gli alloggi in idonee condizioni
igienico-sanitarie e di conservazione. Gli eventuali  lavori  che  si
rendono  necessari per il ripristino sono finanziabili con i fondi di
cui alla legge n. 457/1978 qualora, in base ad appositi programmi  di
ripiano  dei  disavanzi  pregressi degli enti gestori approvati dalla
Regione, non siano sufficienti le risorse di cui  all'art.  25  della
legge 8 agosto 1977 n. 513.