Art. 16. Bandi di concorso. Domanda di partecipazione 1. I bandi di concorso previsti per l'assegnazione sia degli alloggi di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono emanati dal comune nel cui territorio gli alloggi dovranno essere realizzati o nel quale sono ubicati sentiti i comuni facenti parte dell'ambito, non appena i relativi lavori di costruzione o di recupero siano appaltati od iniziati. 2. I bandi sono pubblicati mediante affissione di manifesti all'albo pretorio dei comuni interessati, salvo ogni ulteriore forma di pubblicita' che i comuni stessi intendano disporre. 3. Ciascun bando di concorso deve essere conforme al bando-tipo regionale di cui all'art. 15.