Art. 16.
            Bandi di concorso. Domanda di partecipazione
 
   1.  I  bandi  di  concorso  previsti  per l'assegnazione sia degli
alloggi di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono  emanati
dal  comune nel cui territorio gli alloggi dovranno essere realizzati
o nel quale sono ubicati sentiti i comuni facenti parte  dell'ambito,
non  appena  i  relativi  lavori  di  costruzione o di recupero siano
appaltati od iniziati.
   2. I  bandi  sono  pubblicati  mediante  affissione  di  manifesti
all'albo  pretorio dei comuni interessati, salvo ogni ulteriore forma
di pubblicita' che i comuni stessi intendano disporre.
   3. Ciascun bando di concorso deve essere  conforme  al  bando-tipo
regionale di cui all'art. 15.