Art. 18.
                     Termine per l'assegnazione
 
   1. La procedura di cui all'art. 15 determinata dal regolamento del
consiglio regionale si  conclude  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
emanazione  del bando di concorso e l'assegnazione degli alloggi deve
avvenire entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori o  dalla
data  in  cui gli alloggi si sono resi disponibili. La data in cui si
rendono disponibili degli alloggi e' comunicata dall'ente gestore  al
comune  entro  un  mese  dalla  disponibilita',  con esclusione degli
alloggi inseriti nei piani di vendita.
   2. Qualora l'assegnazione non avvenga entro il suddetto termine  a
causa  di  ritardi  nella  emanazione  del  bando di concorso o nella
istruzione delle relative domande, ovvero nel rilascio del decreto di
abitabilita', il comune ove gli alloggi sono ubicati  versa  all'Ente
gestore  il  canone  di  locazione  calcolato ai sensi della legge n.
392/78 e la quota delle spese inerenti ai servizi comuni.
   3. Il decreto di abitabilita'  e'  rilasciato  dal  comune  anche.
nelle  more  dell'accertamento urbanistico ed edilizio di conformita'
del progetto, non appena terminato l'accertamento  sotto  il  profilo
igienico-sanitario.