Art. 18. Termine per l'assegnazione 1. La procedura di cui all'art. 15 determinata dal regolamento del consiglio regionale si conclude entro dieci mesi dalla data di emanazione del bando di concorso e l'assegnazione degli alloggi deve avvenire entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori o dalla data in cui gli alloggi si sono resi disponibili. La data in cui si rendono disponibili degli alloggi e' comunicata dall'ente gestore al comune entro un mese dalla disponibilita', con esclusione degli alloggi inseriti nei piani di vendita. 2. Qualora l'assegnazione non avvenga entro il suddetto termine a causa di ritardi nella emanazione del bando di concorso o nella istruzione delle relative domande, ovvero nel rilascio del decreto di abitabilita', il comune ove gli alloggi sono ubicati versa all'Ente gestore il canone di locazione calcolato ai sensi della legge n. 392/78 e la quota delle spese inerenti ai servizi comuni. 3. Il decreto di abitabilita' e' rilasciato dal comune anche. nelle more dell'accertamento urbanistico ed edilizio di conformita' del progetto, non appena terminato l'accertamento sotto il profilo igienico-sanitario.