Art. 19.
                        Graduatorie speciali
 
   1. I comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il quale e'
stato  emanato  il  bando  collocano d'ufficio in apposite e distinte
graduatorie  gli  anziani  residenti  nel  territorio   comunale,   i
lavoratori  emigrati,  i  profughi  e  gli handicappati che non siano
risultati assegnatari degli alloggi posti a concorso.
   2. Le graduatorie speciali sono aggiornate ad ogni concorso.
   3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione le  graduatorie
speciali   ed   i  loro  aggiornamenti  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione di ciascuna graduatoria definitiva.
   4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione a
tali  categorie,  di  alloggi  loro  destinati  prioritariamente  dal
progetto   biennale   di   intervento   o   da   altro  strumento  di
finanziamento.
   5. Gli alloggi realizzati ai sensi del comma 4 non sono  computati
nella quota di riserva di cui all'art. 20.
   6. Qualora il progetto biennale di intervento o altro strumento di
finanziamento  ai  sensi  del  presente  articolo  ovvero  la  giunta
regionale ai sensi dell'art. 21, prevedano l'assegnazione di  alloggi
a  profughi,  il  comune  provvede nel rispetto dell'art. 34, comma 6
della legge 26 dicembre 1981 n. 763.