Art. 19. Graduatorie speciali 1. I comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il quale e' stato emanato il bando collocano d'ufficio in apposite e distinte graduatorie gli anziani residenti nel territorio comunale, i lavoratori emigrati, i profughi e gli handicappati che non siano risultati assegnatari degli alloggi posti a concorso. 2. Le graduatorie speciali sono aggiornate ad ogni concorso. 3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione le graduatorie speciali ed i loro aggiornamenti entro novanta giorni dalla pubblicazione di ciascuna graduatoria definitiva. 4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione a tali categorie, di alloggi loro destinati prioritariamente dal progetto biennale di intervento o da altro strumento di finanziamento. 5. Gli alloggi realizzati ai sensi del comma 4 non sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 20. 6. Qualora il progetto biennale di intervento o altro strumento di finanziamento ai sensi del presente articolo ovvero la giunta regionale ai sensi dell'art. 21, prevedano l'assegnazione di alloggi a profughi, il comune provvede nel rispetto dell'art. 34, comma 6 della legge 26 dicembre 1981 n. 763.