Art. 2. Programmi di edilizia residenziale pubblica 1. I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati dagli I.A.C.P. e, per quanto concerne gli interventi di recupero e le urbanizzazioni, anche dai comuni, e riguardano: a) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all'acquisto e recupero di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione semplice secondo la disciplina di cui alla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50; b) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all'acquisto e recupero di alloggi da destinare alla vendita ovvero alla locazione secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; c) programmi organici di intervento e programmi integrati con i contenuti, le finalita' e le procedure di cui alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25 e 2 maggio 1990 n. 34, all'interno dei quali possono rientrare gli interventi di cui alle lettere a) e b). 2. Nel predisporre gli interventi di cui al comma 1, gli Enti attuatori devono, tenuto conto dei diversi canali di finanziamento nonche' delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 179/1992, tendere a formulare proposte che presentino, in corrispondenza delle entita' di residenze sociali per la locazione, anche operazioni tali da consentire l'ammortamento delle spese sostenute.