Art. 2.
             Programmi di edilizia residenziale pubblica
 
   1.  I  programmi  di  edilizia  residenziale pubblica sono attuati
dagli I.A.C.P. e, per quanto concerne gli interventi di recupero e le
urbanizzazioni, anche dai comuni, e riguardano:
     a)  interventi  diretti  alla  costruzione,   al   recupero   ed
all'acquisto  e  recupero di alloggi da destinare all'assegnazione in
locazione semplice secondo la disciplina di cui alla legge  regionale
22 dicembre 1983 n. 50;
     b)   interventi   diretti   alla  costruzione,  al  recupero  ed
all'acquisto e recupero di alloggi da destinare alla  vendita  ovvero
alla locazione secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
     c)  programmi organici di intervento e programmi integrati con i
contenuti, le finalita' e le procedure di cui alle leggi regionali  5
agosto  1987  n.  25  e  2  maggio  1990 n. 34, all'interno dei quali
possono rientrare gli interventi di cui alle lettere a) e b).
   2. Nel predisporre gli interventi di cui  al  comma  1,  gli  Enti
attuatori  devono,  tenuto  conto dei diversi canali di finanziamento
nonche'  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  11  della  legge  n.
179/1992,   tendere   a   formulare   proposte   che  presentino,  in
corrispondenza delle entita' di residenze sociali per  la  locazione,
anche  operazioni  tali  da  consentire  l'ammortamento  delle  spese
sostenute.