Art. 20. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati o degli enti gestori, puo' riservare una quota, non superiore al 20 per cento degli alloggi da assegnare annualmente in ciscun ambito territoriale individuato per gli interventi di nuova costruzione dal programma quadriennale regionale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamita', sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di abitazioni da recuperare per le giovani coppie cosi' come definite dal bando tipo e per le forze dell'ordine. 2. Anche per le assegnazioni degli alloggi facenti parte della quota di riserva devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6 purche' non si tratti di sistemazione provvisoria che non puo' super- are la durata di anni due salvo eventuali proroghe motivate dal permanere della gravita' della situazione di emergenza. 3. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 13 competente per l'ambito territoriale, previa istruttoria da parte dei comuni interessati. 4. Nei comuni sede degli interventi di cui alla legge n. 203/91 negli anni in cui siano disponibili per l'assegnazione gli alloggi realizzati con tale finanziamento non opera la riserva indicata al comma 1. 5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'art. 11 comma 3 da assegnare annualmente per ciascun comune nell'ambito considerato. 6. Non e' ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dalla presente legge, salvo il caso di calamita' naturali, per le quali si operi in regime commissariale ai sensi della vigente normativa sulla protezione civile. In tal caso i comuni possono sospendere i concorsi per l'assegnazione di alloggi e riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamita' stesse, prescindendo nei loro confronti dai requisiti particolari eventualmente previsti dal bando. 7. Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva di cui al comma 1 non sia utilizzata in tutto o in parte, gli alloggi sono assegnati ai concorrenti indicati agli articoli 10 o 11. 8. E' abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.