Art. 20.
      Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
 
   1. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati o degli
enti gestori, puo' riservare una quota, non superiore al 20 per cento
degli alloggi da assegnare annualmente in ciscun ambito  territoriale
individuato  per  gli  interventi  di nuova costruzione dal programma
quadriennale regionale, per far fronte  a  specifiche  e  documentate
situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamita', sfratti,
sistemazione di profughi, sgombero di abitazioni da recuperare per le
giovani  coppie  cosi'  come  definite  dal bando tipo e per le forze
dell'ordine.
   2. Anche per le assegnazioni degli  alloggi  facenti  parte  della
quota  di  riserva  devono  sussistere  i requisiti di cui all'art. 6
purche' non si tratti di sistemazione provvisoria che non puo' super-
are la durata di anni  due  salvo  eventuali  proroghe  motivate  dal
permanere della gravita' della situazione di emergenza.
   3. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione
di  cui  all'art.  13  competente  per  l'ambito territoriale, previa
istruttoria da parte dei comuni interessati.
   4. Nei comuni sede degli interventi di cui alla  legge  n.  203/91
negli  anni  in  cui siano disponibili per l'assegnazione gli alloggi
realizzati con tale finanziamento non opera la  riserva  indicata  al
comma 1.
   5.  Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di
nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui  all'art.
11  comma  3  da assegnare annualmente per ciascun comune nell'ambito
considerato.
   6. Non e' ammessa alcuna altra forma di riserva  al  di  fuori  di
quelle  previste  dalla  presente  legge,  salvo il caso di calamita'
naturali, per le quali si operi  in  regime  commissariale  ai  sensi
della vigente normativa sulla protezione civile. In tal caso i comuni
possono  sospendere  i  concorsi  per  l'assegnazione  di  alloggi  e
riaprire i termini per la presentazione delle  domande  da  parte  di
coloro  che  siano  rimasti  privi  di  alloggio in conseguenza delle
calamita' stesse,  prescindendo  nei  loro  confronti  dai  requisiti
particolari eventualmente previsti dal bando.
   7.  Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva di cui al comma
1 non sia utilizzata in tutto o in parte, gli alloggi sono  assegnati
ai concorrenti indicati agli articoli 10 o 11.
   8.  E'  abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva
di alloggi per specifiche categorie di cittadini.