Art. 23. Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 1. Gli I.A.C.P. contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti, acquistati o recuperati con il concorso o contributo parziale o totale dello Stato, ivi compresi quelli realizzati dai comuni con i programmi straordinari, previa convenzione con gli enti proprietari, estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La giunta regionale, al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva la convenzione-tipo. 2. Lo schema di convenzione tipo e preventivamente inviato all'A.N.C.I. regionale e ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al fine di consentire alla giunta di valutare eventuali osservazioni. 3. I comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui al comma 1 sono tenuti a stipulare la convenzione entro tre mesi dalla disponibilita' degli alloggi. 4. Per gli alloggi in cui il contributo dello Stato e' stato limitato al recupero, la specifica convenzione puo', su proposta del comune interessato, differenziarsi dalla convenzione tipo. In tal caso, il testo viene definito d'intesa tra il comune e lo I.A.C.P. competente per territorio. 5. Le convenzioni di cui ai commi precedenti possono essere stipu- late, su richiesta del comune, anche per alloggi per i quali non vi sia stato contributo statale.