Art. 23.
                       Gestione del patrimonio
                  di edilizia residenziale pubblica
 
   1. Gli I.A.C.P. contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali
di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia   residenziale   pubblica
costruiti,  acquistati  o  recuperati  con  il  concorso o contributo
parziale o totale dello Stato, ivi  compresi  quelli  realizzati  dai
comuni  con i programmi straordinari, previa convenzione con gli enti
proprietari,  estesa  a  tutti  i  compiti   di   amministrazione   e
manutenzione degli alloggi. La giunta regionale, al fine di unificare
la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva
la convenzione-tipo.
   2.  Lo  schema  di  convenzione  tipo  e  preventivamente  inviato
all'A.N.C.I. regionale e  ai  comuni  con  popolazione  superiore  ai
15.000  abitanti,  al  fine  di  consentire  alla  giunta di valutare
eventuali osservazioni.
   3. I comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio  di  cui
al  comma  1  sono  tenuti  a stipulare la convenzione entro tre mesi
dalla disponibilita' degli alloggi.
   4. Per gli alloggi in cui  il  contributo  dello  Stato  e'  stato
limitato  al recupero, la specifica convenzione puo', su proposta del
comune interessato, differenziarsi dalla  convenzione  tipo.  In  tal
caso,  il  testo  viene definito d'intesa tra il comune e lo I.A.C.P.
competente per territorio.
   5. Le convenzioni di cui ai commi precedenti possono essere stipu-
late, su richiesta del comune, anche per alloggi per i quali  non  vi
sia stato contributo statale.