Art. 25.
          Variazioni alla composizione del nucleo familiare
 
   1.   In   caso   di   decesso   dell'aspirante   assegnatario    o
dell'assegnatario,  subentrano rispettivamente, nella domanda o nella
assegnazione i componenti del nucleo familiare, come risultante dalla
domanda di partecipazione al concorso, purche' con lui conviventi  al
momento della sua morte.
   2.  I  componenti del nucleo familiare, indicati all'art. 6, comma
4, non subentrano nella assegnazione qualora  siano  fuoriusciti  dal
nucleo familiare.
   Si  fa  eccezione,  qualora  siano  rientrati  nel nucleo stesso e
conviventi almeno un anno prima del  decesso  dell'assegnatario,  nei
confronti di:
     a) coniuge;
     b) convivente more uxorio;
     c) ascendenti;
     d)  figli  legittimi,  legittimati, naturali, adottivi che siano
rientrati a causa di separazione legale o sfratto esecutivo.
   3.  L'ampliamento  permanente  del  nucleo  familiare  puo' essere
autorizzato dal comune nei confronti dei soggetti  indicati  all'art.
6,  comma  4,  solo  previa  verifica della sussistenza dei requisiti
previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione e, tranne nel
caso di nascita di figli, adozione, affiliazione della non  creazione
di situazioni di sovraffollamento.
   4.  Fra  i  soggetti di cui al comma 3 il subentro nel rapporto di
assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario e' ammesso solo nei
confronti:
     a) del coniuge;
     b) del convivente more uxorio se la stabile convivenza  risulta,
in base a certificazione anagrafica, per almeno un biennio precedente
alla morte dell'assegnatario;
     c)  dei  collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui
all'art. 6 comma 4, secondo alinea, ultrasessantacinquenni se ricorre
la condizione di cui alla lettera b);
     d) dei figli se non si rientra nella previsione di cui al  comma
2.
   5.  E'  consentita  l'ospitalita'  temporanea  nei limiti e con le
modalita'  indicate  da  apposito  regolamento   dell'ente   gestore.
L'ospitalita'  temporanea  non  puo'  in  nessun  caso  dare  luogo a
subentri nel rapporto di assegnazione neppure se concessa a  soggetti
di cui al comma 3.
   6.  In  caso  di  separazione,  scioglimento  del  matrimonio e di
cessazione degli effetti civili dello stesso, l'ente gestore promuove
presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di  locazione  in
conformita' alle decisioni dell'organo giudiziario.
   7.  Al  momento  della  voltura  dell'atto convenzionale il comune
verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti
del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza del rapporto
di assegnazione.
   8. Agli effetti del  presente  articolo  al  caso  di  decesso  e'
equiparato  ogni  altro caso che comporti l'allontanamento permanente
dell'assegnatario,  quale  scomparsa,   dichiarazione   di   assenza,
dichiarazione  di morte presunta, emigrazione all'estero, separazione
di fatto, reclusione, trasferimento anagrafico in un altro comune non
compreso nel territorio regionale ne' in quello di regioni limitrofe.