Art. 29. Occupazione senza titolo 1. Qualora l'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8 comma 5, accertino l'occupazione senza titolo di alloggi di cui all'art. 5, ne danno notizia entro dieci giorni al comune. 2. Il sindaco entro venti giorni diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 3. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il sindaco emette ordinanza di rilascio fissando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio stesso. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e deve essere eseguito a cura del comune nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per l'eventuale impugnativa.