Art. 29.
                      Occupazione senza titolo
 
   1. Qualora l'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8 comma  5,
accertino l'occupazione senza titolo di alloggi di cui all'art. 5, ne
danno notizia entro dieci giorni al comune.
   2.  Il  sindaco  entro  venti  giorni  diffida preventivamente con
lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio
entro quindici  giorni  e  gli  assegna  lo  stesso  termine  per  la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
   3. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al  comma  2,  il  sindaco  emette  ordinanza di rilascio fissando un
termine non superiore a trenta giorni per il rilascio stesso.
   Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei  confronti  di
chiunque  occupi  l'alloggio e deve essere eseguito a cura del comune
nei  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza   dei   termini   per
l'eventuale impugnativa.