Art. 30.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Restano  ferme  le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513.
   2. Al  fine  dell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  i
comuni  esercitano  con  le  modalita'  di cui alla legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45  le  funzioni  concernenti  l'accertamento  e  la
contestazione  della violazione nonche' quelle conseguenti al mancato
pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione.
   3. Qualora il comune non sia l'ente gestore,  all'accertamento  od
alla  contestazione,  ivi compresa la notificazione, della violazione
provvedono gli organi od i dipendenti all'uopo  incaricati  dall'ente
gestore medesimo.
   4. Quest'ultimo ente, ove non sia stato effettuato il pagamento in
misura  ridotta  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  5 della legge
regionale n. 45/1982, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  dall'art.
24  della  legge  24  novembre  1981 n. 689, deve presentare rapporto
completo di processo verbale e di prova delle eseguite  contestazioni
o notificazioni al sindaco del comune interessato.