Art. 30. S a n z i o n i 1. Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513. 2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative i comuni esercitano con le modalita' di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione nonche' quelle conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione. 3. Qualora il comune non sia l'ente gestore, all'accertamento od alla contestazione, ivi compresa la notificazione, della violazione provvedono gli organi od i dipendenti all'uopo incaricati dall'ente gestore medesimo. 4. Quest'ultimo ente, ove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalita' di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/1982, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al sindaco del comune interessato.