Art. 33.
                            Fondo sociale
 
   1.  Gli  enti pubblici gestori di alloggi di edilizia residenziale
pubblica istituiscono, secondo le  modalita'  fissate  dal  consiglio
regionale  ai  sensi del comma 3, un fondo sociale da utilizzarsi per
la corresponsione di  contributi  per  il  pagamento  del  canone  di
locazione  e  per  il  rimborso dei servizi comuni amministrati dagli
enti gestori o in regime di condominio o in autogestione, nonche' per
le spese di trasloco connesse a programmi di mobilita' al di fuori di
programmi  di  vendita.  Detti   contributi   sono   destinati   agli
assegnatari degli alloggi gestiti che non siano in grado di sostenere
tali  oneri a condizione che l'alloggio occupato non superi lo stand-
ard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non  abbia
rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.
   2.  Al  finanziamento  del  fondo  sociale  possono  concorrere la
Regione, gli enti locali e gli enti gestori con stanziamenti quali:
     a) una quota dei canoni percepiti  dagli  enti  gestori  per  la
locazione  di  immobili  per  uso diverso da quello di abitazione, da
fissarsi annualmente,  in  relazione  alla  situazione  di  bilancio,
ovvero, per i comuni, altri fondi indicati dagli stessi;
     b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione
relative  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di cui
all'art. 5 comma 1.
   L'entita' di tale parte  puo'  essere  stabilita  annualmente  dal
consiglio  regionale,  qualora  le  situazioni di bilancio degli enti
gestori lo consentano, con il provvedimento di  determinazione  delle
quote  b)  e c) dell'art. 19 comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035, adottato ai sensi dell'art.  25,
comma 2 della legge n. 513/1977;
     c)  eventuali  quote  di  finanziamenti  regionali ai comuni per
l'espletamento di interventi inerenti la sicurezza sociale;
     d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale.