Art. 33. Fondo sociale 1. Gli enti pubblici gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalita' fissate dal consiglio regionale ai sensi del comma 3, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi comuni amministrati dagli enti gestori o in regime di condominio o in autogestione, nonche' per le spese di trasloco connesse a programmi di mobilita' al di fuori di programmi di vendita. Detti contributi sono destinati agli assegnatari degli alloggi gestiti che non siano in grado di sostenere tali oneri a condizione che l'alloggio occupato non superi lo stand- ard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato. 2. Al finanziamento del fondo sociale possono concorrere la Regione, gli enti locali e gli enti gestori con stanziamenti quali: a) una quota dei canoni percepiti dagli enti gestori per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, da fissarsi annualmente, in relazione alla situazione di bilancio, ovvero, per i comuni, altri fondi indicati dagli stessi; b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 5 comma 1. L'entita' di tale parte puo' essere stabilita annualmente dal consiglio regionale, qualora le situazioni di bilancio degli enti gestori lo consentano, con il provvedimento di determinazione delle quote b) e c) dell'art. 19 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 513/1977; c) eventuali quote di finanziamenti regionali ai comuni per l'espletamento di interventi inerenti la sicurezza sociale; d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale.