Art. 38. Programmi di utilizzo 1. Successivamente ai primi due anni di attuazione dei programmi di cui all'art. 37, i piani di reinvestimento devono avere carattere di immediata cantierabilita' e devono descrivere analiticamente, individuandoli sul territorio, gli immobili o le opere da realizzare, recuperare o acquistare indicando per ciascuno di essi il costo preventivato, la stima dei tempi di attuazione o di acquisto, le autorizzazioni o concessioni gia' ottenute ai sensi di legge. 2. Nei primi due anni di attuazione dei piani di cui all'art. 37, qualora non vi siano interventi che abbiano le caratteristiche di immediata cantierabilita', sono effettuate solo le vendite i cui introiti siano necessari a far fronte alle spese di predisposizione dei piani di reinvestimento di cui al comma 1, del ripiano dei disavanzi, nonche' quelle destinate a favorire la mobilita' consensuale dell'utenza. 3. Il programma di reinvestimento deve indicare le quote riservate: a) all'acquisto o alla realizzazione o al recupero di fabbricati con prevalente destinazione residenziale e all'acquisto di aree per la realizzazione di tali programmi; b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla legge n. 179/92 e dei P.O.I. di cui alla legge regionale n. 25/87. A tal fine la giunta regionale puo' promuovere, di concerto con gli enti interessati, accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati; d) ad interventi incentivanti la mobilita' connessa all'attuazione del piano di vendita; e) alle urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico. Per ciascun tipo di intervento di cui alle precedenti lettere dovranno essere indicati costi, criteri, modalita' e fasi di attuazione; f) al ripiano dell'eventuale disavanzo finanziario quando la cessione riguardi un I.A.C.P. 4. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere destinato non meno del 80 per cento del ricavo derivante dall'alienazione degli alloggi costruiti acquisiti o recuperati a totale carico o con contributo dello Stato o della Regione. In particolare una quota non inferiore al 30 per cento degli importi destinati al reinvestimento deve essere destinata alla realizzazione di interventi da gestire con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1982.