Art. 38.
                        Programmi di utilizzo
 
   1.  Successivamente  ai primi due anni di attuazione dei programmi
di cui all'art. 37, i piani di reinvestimento devono avere  carattere
di  immediata  cantierabilita'  e  devono  descrivere analiticamente,
individuandoli sul territorio, gli immobili o le opere da realizzare,
recuperare o acquistare indicando  per  ciascuno  di  essi  il  costo
preventivato,  la  stima  dei  tempi  di attuazione o di acquisto, le
autorizzazioni o concessioni gia' ottenute ai sensi di legge.
   2. Nei primi due anni di attuazione dei piani di cui all'art.  37,
qualora  non  vi  siano  interventi che abbiano le caratteristiche di
immediata cantierabilita', sono effettuate  solo  le  vendite  i  cui
introiti  siano  necessari a far fronte alle spese di predisposizione
dei piani di reinvestimento di  cui  al  comma  1,  del  ripiano  dei
disavanzi,   nonche'   quelle   destinate  a  favorire  la  mobilita'
consensuale dell'utenza.
   3.  Il  programma  di  reinvestimento  deve  indicare   le   quote
riservate:
     a) all'acquisto o alla realizzazione o al recupero di fabbricati
con  prevalente  destinazione residenziale e all'acquisto di aree per
la realizzazione di tali programmi;
     b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla  legge
n.  179/92  e  dei P.O.I. di cui alla legge regionale n. 25/87. A tal
fine la giunta regionale puo' promuovere, di concerto  con  gli  enti
interessati, accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
     c) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati;
     d)    ad   interventi   incentivanti   la   mobilita'   connessa
all'attuazione del piano di vendita;
     e) alle urbanizzazioni socialmente rilevanti per  il  patrimonio
abitativo pubblico.
   Per  ciascun  tipo  di  intervento  di cui alle precedenti lettere
dovranno  essere  indicati  costi,  criteri,  modalita'  e  fasi   di
attuazione;
     f)  al  ripiano  dell'eventuale  disavanzo finanziario quando la
cessione riguardi un I.A.C.P.
  4. Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e)  deve
essere  destinato  non  meno  del  80  per cento del ricavo derivante
dall'alienazione degli alloggi costruiti  acquisiti  o  recuperati  a
totale  carico  o  con  contributo  dello  Stato  o della Regione. In
particolare una quota non inferiore al 30  per  cento  degli  importi
destinati  al reinvestimento deve essere destinata alla realizzazione
di interventi da gestire con le modalita' di cui agli articoli 8 e  9
della legge n. 179/1982.