Art. 4.
                         Organi e procedure
 
   1. I programmi di edilizia residenziale pubblica si realizzano  in
base alla ripartizione di competenze, alle procedure ed alle linee di
intervento  previste  dalle leggi regionali 28 febbraio 1983 n. 6 e 2
maggio 1990 n. 34.
   Per  quanto  concerne  i  programmi  organici  di  intervento ed i
programmi integrati si seguono, altresi', le procedure  di  cui  alla
legge regionale n. 25/1987.