Art. 41.
                    Prezzo e modalita' di vendita
 
   1.  Il  prezzo  degli alloggi e' costituito dal valore che risulta
applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali deter-
minate dalla direzione generale del catasto  e  dei  servizi  tecnici
erariali  del  Ministero  delle  finanze  a  seguito  della revisione
generale di cui all'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992  n.  333,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 8 agosto 1992, n.  359 e
delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la
riduzione  dell'uno  per  cento  per  ogni  anno  di  anzianita'   di
costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento.
   L'alienazione  delle  unita'  immobiliari  ad uso non abitativo e'
effettuata a prezzo di mercato, sulla base  del  parere  dell'ufficio
tecnico erariale.
   2.  Le  alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le
seguenti modalita':
     a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione  pari  al  10
per cento del prezzo di cessione;
     b)  pagamento  immediato  di  una  quota non inferiore al 30 per
cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non piu' di quindici anni, ad un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione  ipotecaria  a  garanzia  della  parte  del
prezzo dilazionata.