Art. 43.
                     Approvazione dei programmi
 
   1. Nel caso di programmi la cui realizzazione si  svolge  in  piu'
anni,  la  giunta  regionale,  per  gli  anni  successivi  al  primo,
autorizza la cessione degli alloggi da parte degli I.A.C.P. a seguito
della  dimostrazione  fornita  dall'ente  di  aver  reinvestito   gli
introiti secondo il piano di reinvestimento approvato.