Art. 43. Approvazione dei programmi 1. Nel caso di programmi la cui realizzazione si svolge in piu' anni, la giunta regionale, per gli anni successivi al primo, autorizza la cessione degli alloggi da parte degli I.A.C.P. a seguito della dimostrazione fornita dall'ente di aver reinvestito gli introiti secondo il piano di reinvestimento approvato.