Art. 45. Direttore generale 1. Gli I.A.C.P. sono amministrati da un direttore generale, che li rappresenta, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base dei criteri e delle direttive di cui all'art. 47 e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 comma 4, 49 e 50. 2. La nomina dei direttori generali e' effettuata dalla giunta regionale scegliendo fra soggetti, particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale, iscritti in apposita sezione dell'albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. Il presidente della giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 54 e 59 previa formale contestazione e acquisite le eventuali controindicazioni. 4. La retribuzione mensile lorda del direttore generale, che gli e' corrisposta dallo I.A.C.P., non puo' eccedere l'importo del 100 per cento dell'indennita' dei consiglieri regionali per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova e dell'80 per cento per quanto concerne i restanti I.A.C.P.