Art. 45.
                         Direttore generale
 
   1. Gli I.A.C.P. sono amministrati da un direttore generale, che li
rappresenta,  ne  definisce  gli obiettivi ed i programmi, sulla base
dei criteri e delle direttive di  cui  all'art.  47  e  ne  adotta  i
provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 comma 4,
49 e 50.
   2.  La  nomina  dei  direttori generali e' effettuata dalla giunta
regionale scegliendo fra  soggetti,  particolarmente  qualificati  in
materia  di  edilizia  residenziale,  iscritti  in  apposita  sezione
dell'albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali.
   3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo  pieno,
regolato  da  contratto  di  diritto privato, rinnovabile, e non puo'
comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.
   Il presidente della giunta regionale stipula  il  contratto  e  lo
risolve  nei  casi  di  cui  agli  articoli  54  e  59 previa formale
contestazione e acquisite le eventuali controindicazioni.
   4. La retribuzione mensile lorda del direttore generale,  che  gli
e'  corrisposta  dallo  I.A.C.P., non puo' eccedere l'importo del 100
per  cento  dell'indennita'  dei  consiglieri  regionali  per  quanto
concerne  lo  I.A.C.P.  di  Genova  e  dell'80  per  cento per quanto
concerne i restanti I.A.C.P.