Art. 48. consiglio delle autonomie locali 1. Il consiglio delle autonomie locali degli I.A.C.P. si rinnova secondo le modalita' di cui all'art. 44 comma 2, ed e' composto da sette componenti che siano sindaci o membri delle giunte dei comuni territorialmente interessati di cui: a) tre rappresentanti del comune capoluogo di provincia designati dal sindaco; b) due rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti escluso il comune capoluogo; c) due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono mominati dalla giunta provinciale con criterio di rotazione territoriale. A tal fine ogni comune designa un candidato. 2. Le nomine devono essere effettuate nei termini e con le modalita' di cui all'art. 36, comma 5 della legge n. 142/90. 3. La giunta regionale costituisce i consigli delle autonomie locali e ne nomina il presidente tra i membri di cui al comma 1, lettera a) entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima nomina. 4. Il consiglio ha competenza consultiva sui provvedimenti concernenti: a) lo statuto; b) i regolamenti previsti per legge; c) la programmazione degli interventi finanziati con: 1) le leggi di settore; 2) i rientri dei canoni degli alloggi gestiti dall'ente; 3) gli introiti delle vendite; 4) i piani di alienazione del patrimonio gestito; d) ogni altra questione sottopostagli dal direttore generale. 5. I pareri di cui al comma 4 sono rilasciati entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle proposte formulate dal direttore generale, hanno carattere obbligatorio e del loro contenuto deve essere dato atto nei relativi provvedimenti. 6. Delle decisioni assunte in difformita' dai pareri resi ai sensi del comma 4 viene data motivazione nei relativi provvedimenti e viene data comunicazione al consiglio delle autonomie locali e alla giunta regionale. 7. Ai consiglieri compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute stabilito dallo statuto dell'ente.