Art. 48.
                  consiglio delle autonomie locali
 
   1.  Il  consiglio delle autonomie locali degli I.A.C.P. si rinnova
secondo le modalita' di cui all'art. 44 comma 2, ed  e'  composto  da
sette  componenti  che siano sindaci o membri delle giunte dei comuni
territorialmente interessati di cui:
     a)  tre  rappresentanti  del  comune  capoluogo   di   provincia
designati dal sindaco;
     b)  due  rappresentanti  dei  comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti escluso il comune capoluogo;
     c) due rappresentanti dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti.
   I  rappresentanti  di cui alle lettere b) e c) sono mominati dalla
giunta provinciale con criterio di rotazione territoriale. A tal fine
ogni comune designa un candidato.
   2. Le nomine  devono  essere  effettuate  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui all'art. 36, comma 5 della legge n. 142/90.
   3.  La  giunta  regionale  costituisce  i consigli delle autonomie
locali e ne nomina il presidente tra i membri  di  cui  al  comma  1,
lettera a) entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima nomina.
   4.   Il  consiglio  ha  competenza  consultiva  sui  provvedimenti
concernenti:
     a) lo statuto;
     b) i regolamenti previsti per legge;
     c) la programmazione degli interventi finanziati con:
     1) le leggi di settore;
     2) i rientri dei canoni degli alloggi gestiti dall'ente;
     3) gli introiti delle vendite;
     4) i piani di alienazione del patrimonio gestito;
     d) ogni altra questione sottopostagli dal direttore generale.
   5. I pareri di cui al comma 4 sono rilasciati entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle  proposte  formulate  dal
direttore generale, hanno carattere obbligatorio e del loro contenuto
deve essere dato atto nei relativi provvedimenti.
   6. Delle decisioni assunte in difformita' dai pareri resi ai sensi
del comma 4 viene data motivazione nei relativi provvedimenti e viene
data  comunicazione al consiglio delle autonomie locali e alla giunta
regionale.
   7.   Ai   consiglieri  compete  un  gettone  di  presenza  per  la
partecipazione alle sedute stabilito dallo statuto dell'ente.