Art. 55. Programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente 1. Gli I.A.C.P. sono tenuti ad approvare programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente di carattere generale e, di norma, con validita' temporale pluriennale; tali programmi comprendono oltre agli interventi previsti dal programma quadriennale regionale anche quelli da realizzarsi nello stesso periodo con finanziamenti propri, o di altri enti pubblici.