Art. 55.
           Programmi di intervento e programmi di gestione
                  del patrimonio edilizio esistente
 
   1. Gli I.A.C.P. sono tenuti ad approvare programmi di intervento e
programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente di  carattere
generale  e,  di  norma,  con  validita'  temporale pluriennale; tali
programmi comprendono oltre agli interventi  previsti  dal  programma
quadriennale  regionale  anche  quelli  da  realizzarsi  nello stesso
periodo con finanziamenti propri, o di altri enti pubblici.