Art. 57. Informazione periodica 1. Gli I.A.C.P presentano periodicamente alla giunta regionale, nei termini da essa fissati, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione sull'andamento dei programmi di attivita' e di gestione del patrimonio. La giunta puo' disporre altre modalita' di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilita' nonche' ai modi di gestione del patrimonio.