Art. 57.
                       Informazione periodica
 
   1.  Gli  I.A.C.P  presentano periodicamente alla giunta regionale,
nei termini da essa fissati, e comunque entro il 30 giugno di ciascun
anno una relazione sull'andamento dei programmi  di  attivita'  e  di
gestione  del  patrimonio. La giunta puo' disporre altre modalita' di
informazione relativamente allo stato di  attuazione  dei  programmi,
allo  stato  della  cassa e alla tenuta della contabilita' nonche' ai
modi di gestione del patrimonio.