Art. 61.
                Anticipazione delle fasi progettuali
 
   1. Per consentire la predisposizione delle azioni  preparatorie  e
progettuali  degli  interventi  del  biennio 1992-1993, ai fini della
tempestiva definizione, delle localizzazioni e aperture dei  cantieri
rispetto  alla  messa  a disposizione dei fondi, gli I.A.C.P. possono
utilizzare le risorse  disponibili  di  cui  al  punto  4.4.1.1.  del
P.Q.R., approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 71 del
17  giugno 1992, relative al biennio 1990-1991, entro il limite del 5
per cento delle stesse.
   2. Tali quote si considerano in anticipazione sui compensi per  le
attivita' tecniche relative agli interventi del biennio 1992-1993.
   3.  Nelle  azioni  da  anticipare  sono  compresi  la  stesura dei
programmi di attivita', la ricerca delle possibili localizzazioni  in
relazione  ai  fabbisogni  abitativi,  gli  studi di fattibilita', le
valutazioni  di  impatto  ambientale,  le  diagnosi,  i  rilievi,  le
indagini  geologiche e geotecniche, nonche' la redazione dei progetti
preliminari, di massima ed esecutivi, con lo scopo di  creare  presso
ogni I.A.C.P. una riserva di progetti appaltabili in tempi certi.
   4.  La giunta regionale, con la deliberazione con la quale assegna
il finanziamento  per  le  suddette  attivita',  definisce  ulteriori
modalita' attuative.