Art. 61. Anticipazione delle fasi progettuali 1. Per consentire la predisposizione delle azioni preparatorie e progettuali degli interventi del biennio 1992-1993, ai fini della tempestiva definizione, delle localizzazioni e aperture dei cantieri rispetto alla messa a disposizione dei fondi, gli I.A.C.P. possono utilizzare le risorse disponibili di cui al punto 4.4.1.1. del P.Q.R., approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 71 del 17 giugno 1992, relative al biennio 1990-1991, entro il limite del 5 per cento delle stesse. 2. Tali quote si considerano in anticipazione sui compensi per le attivita' tecniche relative agli interventi del biennio 1992-1993. 3. Nelle azioni da anticipare sono compresi la stesura dei programmi di attivita', la ricerca delle possibili localizzazioni in relazione ai fabbisogni abitativi, gli studi di fattibilita', le valutazioni di impatto ambientale, le diagnosi, i rilievi, le indagini geologiche e geotecniche, nonche' la redazione dei progetti preliminari, di massima ed esecutivi, con lo scopo di creare presso ogni I.A.C.P. una riserva di progetti appaltabili in tempi certi. 4. La giunta regionale, con la deliberazione con la quale assegna il finanziamento per le suddette attivita', definisce ulteriori modalita' attuative.