Art. 67. Sostituzione di altre norme 1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono l'art. 6 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e abrogano: a) i titoli IV e V della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 "Procedure organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P."; b) gli articoli 14, 15, 16 e 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 "Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale"; c) la legge regionale 17 dicembre 1991 n. 40 "Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6"; d) la legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43 "Nuove norme in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica". 2. Relativamente agli I.A.C.P., le norme della presente legge sostituiscono gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, e 28 della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e successive modifiche.