Art. 67.
                     Sostituzione di altre norme
 
   1.  Le  disposizioni  della  presente legge sostituiscono l'art. 6
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e abrogano:
     a) i titoli IV e V della legge regionale 28 febbraio 1983  n.  6
"Procedure  organi e competenze in materia di edilizia residenziale e
norme per il controllo degli I.A.C.P.";
     b) gli articoli 14, 15, 16 e 18 della legge regionale  2  maggio
1990  n.  34  "Attuazione  del  programma  quadriennale regionale per
l'edilizia  residenziale,  misure  urgenti  in  materia  di  edilizia
residenziale ed istituzione di un fondo sociale";
     c)  la  legge  regionale  17  dicembre  1991 n. 40 "Sostituzione
dell'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6";
     d) la legge regionale 19 dicembre 1991 n.  43  "Nuove  norme  in
materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica".
   2.  Relativamente  agli  I.A.C.P.,  le  norme della presente legge
sostituiscono gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, e 28 della  legge
regionale  29  dicembre 1986 n. 35 "Disciplina degli enti strumentali
della Regione" e successive modifiche.