Art. 68. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'art. 14 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilita'. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 2. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 33 lettera d), si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenze di cassa, al capitolo 2875 "Quota integrativa regionale del fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad assegnatari che non siano in grado di sostenere il pagamento del canone di locazione ed il rimborso dei servizi comuni" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.