Art. 68.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli oneri derivanti  dall'art.  14  della  presente  legge  si
provvede  con  lo stanziamento del capitolo 0495 "Spese per compensi,
gettoni  di  presenza,  rimborso  spese  ai  componenti  commissioni,
comitati  ed  altri  organismi previsti da leggi regionali o statali"
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  regionale  che
presenta sufficiente disponibilita'.
   Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
   2.  Agli  oneri  derivanti dalla applicazione dell'art. 33 lettera
d),  si  provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti,  in  termini  di
competenze  di  cassa,  al capitolo 2875 "Quota integrativa regionale
del fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad
assegnatari che non siano in grado  di  sostenere  il  pagamento  del
canone di locazione ed il rimborso dei servizi comuni" dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale.
   Agli  oneri  per  gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.