Art. 7.
             Requisiti per l'assegnazione degli alloggi
         di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992
 
   1.  I  requisiti  per  conseguire  l'assegnazione  degli   alloggi
destinati alla locazione con la disciplina di cui agli articoli 8 e 9
della  legge  n.  179/1992  sono  quelli  previsti  all'art. 6 con le
seguenti modifiche:
     a) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, qualora lo
preveda il relativo bando, puo' essere formato anche  da  redditi  di
lavoro  autonomo  e  non deve superare il limite massimo previsto per
l'accesso ai contributi di edilizia agevolata  ed  il  limite  minimo
stabilito dal bando;
     b)  l'essere  assegnatario  in  area  di  decadenza  di  alloggi
destinati  alla   locazione   semplice   da'   titolo   a   priorita'
nell'assegnazione.