Art. 10. Tasse di concessione 1. L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'art. 5, comma 4, nonche' le agenzie di carattere stagionale di cui all'art. 5, comma 5, e' soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente. 2. Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, e' altresi' dovuto in tutti i casi di modificazioni che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento d'azienda la tassa di concessione e' dovuta dal solo cessionario. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso. 3. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonche' delle tasse di rinnovo annuali, e' dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 2 giugno 1991, n. 230 in relazione al numero di abitanti del comune in cui e' situata l'agenzia.