Art. 10.
                        Tasse di concessione
 
   1. L'apertura di ogni agenzia di viaggio e  turismo,  comprese  le
succursali  e  le  filiali  di  cui  all'art.  5, comma 4, nonche' le
agenzie di carattere stagionale  di  cui  all'art.  5,  comma  5,  e'
soggetta  al  pagamento delle tasse di concessione regionali previste
dalla legislazione vigente.
   2. Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura
di  cui  al  comma  1,  e'  altresi'  dovuto  in  tutti  i  casi   di
modificazioni  che,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 3, comportano il
rilascio di una  nuova  autorizzazione.  Nel  caso  di  trasferimento
d'azienda la tassa di concessione e' dovuta dal solo cessionario. Nel
caso  di  trasferimento  della  sede  in  altro  comune  della stessa
provincia non si procede ad esazione della tassa di  concessione  per
l'anno in corso.
   3.  Il  pagamento  delle  tasse  di concessione regionale, nonche'
delle tasse di rinnovo annuali, e' dovuto nella misura  prevista  dal
decreto  legislativo  2 giugno 1991, n. 230 in relazione al numero di
abitanti del comune in cui e' situata l'agenzia.