Art. 11.
              Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
 
   1. L'elenco delle agenzie di  viaggio  e  turismo  autorizzate  e'
pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   2.  Dell'avvenuta  autorizzazione  a  nuove  agenzie  di viaggio e
turismo viene data comunicazione all'organo governativo competente da
parte della giunta regionale.
   3. Ai fini di cui sopra la provincia  invia  tempestivamente  alla
giunta    regionale   copia   delle   autorizzazioni   rilasciate   e
comunicazione  dei  provvedimenti  di  modificazione,  sospensione  e
revoca delle autorizzazioni stesse.