Art. 11. Elenco delle agenzie di viaggio e turismo 1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e' pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione all'organo governativo competente da parte della giunta regionale. 3. Ai fini di cui sopra la provincia invia tempestivamente alla giunta regionale copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.