Art. 12.
                        Requisiti strutturali
 
   1.  Le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  autorizzate alla vendita
diretta  al  pubblico   devono   possedere   i   seguenti   requisiti
strutturali:
     a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
     b) insegne visibili dell'impresa;
     c)    attrezzature    tecnologiche   adeguate   alle   attivita'
autorizzate.
   2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non  autorizzate  alla
vendita  diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico.
Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto
di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.