Art. 13.
                        Garanzia assicurativa
 
   1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare,  prima
del   rilascio   della   autorizzazione,   polizze   assicurative  di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle  persone
dalla  partecipazione  ai  programmi di viaggio e soggiorno nonche' a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi  verso  l'utente  dei
servizi  turistici,  nella  osservanza delle disposizioni previste in
materia dalla Convenzione internazionale  relativa  ai  contratti  di
viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche'
dalla  direttiva  n.  90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990, concernente i
circuiti "tutto compreso".
   2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo  lo  schema-tipo
approvato,  entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione  della  giunta  regionale,  nel  quale  sono
specificati  i  criteri  di  determinazione  del  premio,  nonche'  i
massimali  di  risarcimento  e  le  specifiche  clausole   volte   ad
assicurare  la  liquidazione  a breve termine del risarcimento dovuto
all'utente dei servizi  turistici  in  conseguenza  della  mancata  o
difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.