Art. 13. Garanzia assicurativa 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizze assicurative di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla direttiva n. 90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990, concernente i circuiti "tutto compreso". 2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema-tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, nel quale sono specificati i criteri di determinazione del premio, nonche' i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.