Art. 14. Fondo regionale di garanzia 1. Per gli effetti di cui all'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE il titolare di una agenzia di viaggio e turismo deve dare prova, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5, di disporre di adeguate garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. A tale fine e' istituito un fondo regionale di garanzia, alimentato dalle quote contributive versate da ciascuna agenzia di viaggio, in base alle necessita' del fondo. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con propria deliberazione, determina: la costituzione e la regolamentazione del fondo; la quota contributiva iniziale, nonche' la quota contributiva annuale, a carico di ciascuna agenzia di viaggio; i criteri per l'affidamento della gestione del fondo; le modalita' di controllo sulla regolarita' di gestione del fondo; la data di inizio di operativita' del fondo; la riduzione delle misure del deposito cauzionale di cui all'art. 15 dalla data di inizio di operativita' del fondo.