Art. 14.
                     Fondo regionale di garanzia
 
   1. Per gli effetti di cui all'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE
il  titolare  di una agenzia di viaggio e turismo deve dare prova, ai
fini  dell'ottenimento  della  autorizzazione  all'esercizio  di  cui
all'art.  5, di disporre di adeguate garanzie per assicurare, in caso
di insolvenza o di  fallimento  o  di  inadempimento  degli  obblighi
contrattuali,  il  rimborso  dei  fondi depositati e il rimpatrio del
consumatore. A tale fine e' istituito un fondo regionale di garanzia,
alimentato dalle quote contributive versate da  ciascuna  agenzia  di
viaggio, in base alle necessita' del fondo.
   2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il consiglio regionale, con propria deliberazione, determina:
    la costituzione e la regolamentazione del fondo;
    la quota contributiva iniziale,  nonche'  la  quota  contributiva
annuale, a carico di ciascuna agenzia di viaggio;
    i criteri per l'affidamento della gestione del fondo;
    le  modalita'  di  controllo  sulla  regolarita'  di gestione del
fondo;
    la data di inizio di operativita' del fondo;
    la riduzione delle misure del deposito cauzionale di cui all'art.
15 dalla data di inizio di operativita' del fondo.