Art. 15.
                         Deposito cauzionale
 
   1. Il titolare di una istituenda agenzia di viaggio e turismo deve
versare alla provincia un deposito cauzionale nella misura di:
    lire 75 milioni per le agenzie di  viaggio  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera c);
    lire  150  milioni  per  le agenzie di viaggio di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a);
    lire 225 milioni per le agenzie di viaggio  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera b).
   L'entita' di tale deposito potra' essere variata con deliberazione
del consiglio regionale.
   2.  Il  deposito  cauzionale,  purche'  sia garantita senza alcuna
limitazione  l'immediata  disponibilita'  delle  somme,  puo'  essere
costituito anche da:
    titoli  di  rendita  pubblica  esenti  da  vincoli  intestati  al
titolare dell'agenzia di viaggio;
    titoli al portatore;
    polizza fideiussoria bancaria irrevocabile;
    polizza fideiussoria assicurativa;
    ogni  altra  idonea  garanzia,  preventivamente  approvata  dalla
provincia,  fornita  da  organismi  mutualistici  o solidaristici fra
operatori.
   3. Il deposito  cauzionale  e'  istituito  a  garanzia  dei  danni
eventualmente recati agli utenti da ogni attivita' della agenzia. Con
provvedimento della provincia esso puo' essere utilizzato:
    a  ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte,
a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento;
    a garanzia di tasse di concessione non pagate;
    per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento,  il  rimborso
dei  fondi  depositati e il rimpatrio del consumatore, fino alla data
di inizio di operativita' del fondo di cui all'art. 14.
   4. Nei casi in cui il deposito  cauzionale  sia  ridotto  rispetto
alla  sua  consistenza  per  effetto dell'applicazione del precedente
comma 3, esso deve essere  reintegrato  nel  suo  importo  originario
entro  30  giorni  dal  ricevimento  della diffida della provincia ad
adempiervi.
   5. Il deposito cauzionale e' vincolato per  tutto  il  periodo  di
esercizio  della  agenzia.  Lo  svincolo  della  cauzione, su domanda
dell'interessato, e' disposto dalla provincia non prima di 180 giorni
dalla data di cessazione dell'attivita' dell'agenzia.