Art. 15. Deposito cauzionale 1. Il titolare di una istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla provincia un deposito cauzionale nella misura di: lire 75 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); lire 150 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); lire 225 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). L'entita' di tale deposito potra' essere variata con deliberazione del consiglio regionale. 2. Il deposito cauzionale, purche' sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere costituito anche da: titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare dell'agenzia di viaggio; titoli al portatore; polizza fideiussoria bancaria irrevocabile; polizza fideiussoria assicurativa; ogni altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla provincia, fornita da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori. 3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attivita' della agenzia. Con provvedimento della provincia esso puo' essere utilizzato: a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento; a garanzia di tasse di concessione non pagate; per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore, fino alla data di inizio di operativita' del fondo di cui all'art. 14. 4. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro 30 giorni dal ricevimento della diffida della provincia ad adempiervi. 5. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, e' disposto dalla provincia non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attivita' dell'agenzia.