Art. 17.
                       Uso delle denominazione
 
   1.   La   denominazione  di  "agenzia  di  viaggio",  di  "agenzia
turistica" e simili, nonche' le corrispondenti espressioni in  lingua
straniera,   sono   riservate   alle   imprese   che  hanno  ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.