Art. 18. Orario di apertura 1. Ciascuna agenzia di viaggio autorizzata alla vendita diretta al pubblico deve comunicare alla provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa restera' chiusa. In caso di variazioni e' necessaria una nuova comunicazione. 2. L'agenzia di viaggio e' tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.