Art. 18.
                         Orario di apertura
 
   1. Ciascuna agenzia di viaggio autorizzata alla vendita diretta al
pubblico deve comunicare alla provincia ed  esporre  al  pubblico  il
proprio  orario  di apertura quotidiano, liberamente determinato, con
l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa restera' chiusa.
In caso di variazioni e' necessaria una nuova comunicazione.
   2. L'agenzia  di  viaggio  e'  tenuta  ad  osservare  l'orario  di
apertura determinato ai sensi del comma precedente.