Art. 19.
                  Chiusura temporanea dell'agenzia
 
   1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  che  intenda procedere alla
chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a  sei
mesi  nell'arco  di  due  anni  consecutivi,  ne  deve  informare  la
provincia e la Regione con lettera raccomandata, indicando i motivi e
la durata della chiusura.
   2. In ogni caso l'agenzia  di  viaggio  non  puo'  procedere  alla
chiusura  fino  a  che  sono  in  corso di svolgimento i contratti di
viaggio da essa stipulati.