Art. 19. Chiusura temporanea dell'agenzia 1. Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi, ne deve informare la provincia e la Regione con lettera raccomandata, indicando i motivi e la durata della chiusura. 2. In ogni caso l'agenzia di viaggio non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.