Art. 2. Ripartizione delle competenze e infornazione 1. Fatte salve le attivita' esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le attivita' di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonche' la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative. 2. La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.