Art. 2.
            Ripartizione delle competenze e infornazione
 
   1. Fatte salve le attivita' esercitate direttamente dalla Regione,
stabilite  negli  articoli successivi, sono delegate alle province le
funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e
le attivita' di organizzazione di viaggio  delle  associazioni  senza
scopo  di  lucro,  nonche'  la  vigilanza  e  il  controllo, compresa
l'applicazione delle sanzioni amministrative.
   2. La Regione e le province sono tenute a fornirsi  reciprocamente
e  a  richiesta  informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.