Art. 20. Informazioni sulle attivita' 1. Ai fini ricognitivi il titolare di ciascuna agenzia di viaggio e turismo presenta alla provincia una relazione annuale sulla attivita' svolta, da redigersi su apposito modello predisposto dalla giunta regionale. A tale adempimento sono tenute anche le associazioni di cui all'art. 26, comma 2 e comma 5, della presente legge.