Art. 20.
                    Informazioni sulle attivita'
 
   1. Ai fini ricognitivi il titolare di ciascuna agenzia di  viaggio
e  turismo  presenta  alla  provincia  una  relazione  annuale  sulla
attivita' svolta, da redigersi su apposito modello predisposto  dalla
giunta   regionale.   A   tale   adempimento  sono  tenute  anche  le
associazioni di cui all'art. 26, comma 2 e comma  5,  della  presente
legge.