Art. 21. Requisiti professionali del direttore tecnico 1. La responsabilita' tecnica della agenzia di viaggio e turismo e' affidata ad un direttore tecnico. 2. Il direttore tecnico deve risultare in possesso dei seguenti requisiti professionali: a) diploma di scuola media superiore; b) conoscenza della amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, con riferimento all'esercizio di tutte indistintamente le attivita' indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge; c) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; d) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; e) esercizio di attivita' lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, documentata dall'ispettorato del lavoro. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti b), c) e d) viene accertato con il superamento dell'esame di idoneita' di cui al successivo art. 22. Il possesso del requisito professionale di cui al punto e) viene accertato con riferimento alla data della domanda di iscrizione all'albo regionale mediante probante documentazione da presentarsi a cura dell'interessato. 3. Per poter assumere la responsabilita' tecnica di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deve risultare iscritto all'albo regionale di cui al successivo art. 25. 4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia, o filiale o succursale, tranne che nel caso in cui si tratti di attivita' prestata, in qualita' di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 26, comma 2. 5. Qualora l'attivita' lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, in virtu' degli istituti contrattuali ovvero per qualsiasi altro motivo, il titolare e' tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'albo. 6. Qualora l'attivita' lavorativa del direttore tecnico venga a cessare per qualsiasi motivo, il titolare deve darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 30 giorni, provvedendo contestualmente alla designazione del nuovo direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare la provincia, valutate le prodotte motivazioni, puo' consentire proroghe al predetto termine limitatamente alla designazione del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a mesi due. 7. La direzione tecnica di una agenzia di viaggio e turismo, o di una sua eventuale filiale o succursale, puo' essere assumta dallo stesso titolare dell'agenzia qualora anch'egli risulti iscritto all'albo regionale di cui al successivo art. 25.