Art. 21.
            Requisiti professionali del direttore tecnico
 
   1.  La  responsabilita' tecnica della agenzia di viaggio e turismo
e' affidata ad un direttore tecnico.
   2. Il direttore tecnico deve risultare in  possesso  dei  seguenti
requisiti professionali:
     a) diploma di scuola media superiore;
     b)  conoscenza  della  amministrazione  e  organizzazione  delle
agenzie  di  viaggio,  con   riferimento   all'esercizio   di   tutte
indistintamente  le  attivita'  indicate  negli  articoli 3 e 4 della
presente legge;
     c) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
     d) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno  una
compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
     e)  esercizio di attivita' lavorativa con mansioni di concetto o
superiori presso agenzie di viaggio e turismo per  almeno  tre  anni,
documentata dall'ispettorato del lavoro.
   Il  possesso  dei requisiti professionali di cui ai punti b), c) e
d) viene accertato con il superamento dell'esame di idoneita' di  cui
al successivo art. 22. Il possesso del requisito professionale di cui
al  punto  e) viene accertato con riferimento alla data della domanda
di iscrizione all'albo regionale mediante probante documentazione  da
presentarsi a cura dell'interessato.
   3. Per poter assumere la responsabilita' tecnica di una agenzia di
viaggio  e  turismo  il  direttore  tecnico  deve  risultare iscritto
all'albo regionale di cui al successivo art. 25.
   4.  Il  direttore  tecnico  deve  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa  con  carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola
agenzia, o filiale o succursale, tranne che nel caso in cui si tratti
di attivita' prestata, in qualita' di socio, a favore  di  uno  degli
organismi associativi di cui all'art. 26, comma 2.
   5.  Qualora  l'attivita'  lavorativa  del  direttore  tecnico  sia
sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno,
in virtu' degli istituti  contrattuali  ovvero  per  qualsiasi  altro
motivo,  il  titolare  e' tenuto a darne immediata comunicazione alla
provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla
designazione  temporanea  di  altro  direttore  tecnico  regolarmente
iscritto all'albo.
   6.  Qualora  l'attivita'  lavorativa del direttore tecnico venga a
cessare per qualsiasi motivo, il titolare  deve  darne  comunicazione
alla provincia competente per territorio entro 30 giorni, provvedendo
contestualmente  alla  designazione  del  nuovo  direttore tecnico. A
motivata richiesta del titolare la provincia,  valutate  le  prodotte
motivazioni,   puo'   consentire   proroghe   al   predetto   termine
limitatamente alla designazione del nuovo direttore e per un  periodo
comunque non superiore a mesi due.
   7.  La direzione tecnica di una agenzia di viaggio e turismo, o di
una sua eventuale filiale o succursale,  puo'  essere  assumta  dallo
stesso  titolare  dell'agenzia  qualora  anch'egli  risulti  iscritto
all'albo regionale di cui al successivo art. 25.