Art. 22.
                         Esami di idoneita'
 
   1. Il possesso dei requisiti professionali  di  cui  all'art.  21,
secondo  comma,  lettere  b),  c)  e  d),  e'  accertato  mediante il
superamento  di  esame  di  idoneita'  effettuato  da  una   apposita
commissione costituita ai sensi del successivo art. 23.
   2.  La giunta regionale determina criteri, modalita' e termini per
l'effettuazione delle prove  di  esame,  definendo  in  dettaglio  le
materie di esame.