Art. 22. Esami di idoneita' 1. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 21, secondo comma, lettere b), c) e d), e' accertato mediante il superamento di esame di idoneita' effettuato da una apposita commissione costituita ai sensi del successivo art. 23. 2. La giunta regionale determina criteri, modalita' e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le materie di esame.