Art. 24.
                       Attestato di idoneita'
 
   1.  La  giunta  regionale,   riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento,  approva  l'esito delle prove di esame e rilascia a chi
lo abbia superato positivamente un attestato di idoneita' comprovante
il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 21, comma  2,
lettere b), c) e d).