Art. 24. Attestato di idoneita' 1. La giunta regionale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato positivamente un attestato di idoneita' comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 21, comma 2, lettere b), c) e d).