Art. 25. Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo 1. Presso la giunta regionale viene tenuto ed aggiornato l'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo. 2. All'albo regionale sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti all'elenco regionale istituito con deliberazione della giunta regionale n. 478 del 19 gennalo 1987. Con deliberazione della giunta regionale sono altresi' iscritti all'albo, su domanda opportunamente documentata: coloro che abbiano superato con esito positivo le prove dell'esame di idoneita' di cui all'art. 22 e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, lettera e); coloro che siano in possesso di certificato attestante l'idoneita' accertata con il superamento di esame di idoneita' presso altra Regione italiana e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, lettera e); coloro che risultino comunque gia' autorizzati all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggi da parte di altre Regioni italiane; i cittadini italiani e degli altri Stati membri della Comunita' economica europea per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. 3. Ai fini dell'iscrizione all'albo i richiedenti devono risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; alla domanda devono altresi' essere allegati il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonche' certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a 3 mesi. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli interessati gia' iscritti all'albo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare alla giunta regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la non iscrizione in altro albo o elenco regionale. Detta dichiarazione deve altresi' specificare l'agenzia di viaggio e/o l'associazione presso la quale l'interessato presta la propria attivita'. 5. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 4 comporta la sospensione automatica dall'albo e la conseguente interdizione all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio in Toscana. La sospensione e' revocata allorquando l'interessato produca la necessaria certificazione. La sospensisone e la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale. 6. L'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo e' pubblicato ogni anno sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.