Art. 25.
Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo
 
   1.  Presso  la  giunta regionale viene tenuto ed aggiornato l'albo
regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
   2. All'albo regionale sono iscritti di ufficio  tutti  i  soggetti
che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, risultino
gia' iscritti all'elenco regionale istituito con deliberazione  della
giunta regionale n. 478 del 19 gennalo 1987.
   Con  deliberazione  della  giunta regionale sono altresi' iscritti
all'albo, su domanda opportunamente documentata:
    coloro  che  abbiano  superato  con  esito  positivo   le   prove
dell'esame  di  idoneita'  di cui all'art. 22 e siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 21, comma 2, lettera e);
    coloro  che  siano  in   possesso   di   certificato   attestante
l'idoneita' accertata con il superamento di esame di idoneita' presso
altra  Regione  italiana  e  siano  in  possesso dei requisiti di cui
all'art. 21, comma 2, lettera e);
    coloro che  risultino  comunque  gia'  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita'  di direttore tecnico di agenzia di viaggi da parte di
altre Regioni italiane;
    i cittadini italiani e degli altri Stati membri  della  Comunita'
economica europea per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art.
4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
   3. Ai fini dell'iscrizione all'albo i richiedenti devono risultare
in  possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12
del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno  1931,  n.
773  e  successive modificazioni; alla domanda devono altresi' essere
allegati  il  certificato  generale  del  casellario   giudiziale   e
certificato  dei  carichi  pendenti,  nonche' certificato di cui alla
legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a 3 mesi.
   4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli  interessati  gia'  iscritti
all'albo   di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  devono
presentare alla giunta regionale  una  dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di  notorieta'  attestante  la  non  iscrizione in altro albo o
elenco  regionale.  Detta  dichiarazione  deve  altresi'  specificare
l'agenzia di viaggio e/o l'associazione presso la quale l'interessato
presta la propria attivita'.
   5.  La  mancata  produzione  della dichiarazione di cui al comma 4
comporta  la  sospensione  automatica  dall'albo  e  la   conseguente
interdizione  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore tecnico di
agenzia di viaggio in Toscana. La sospensione e' revocata allorquando
l'interessato produca la necessaria certificazione. La sospensisone e
la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale.
   6. L'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo e'
pubblicato ogni anno sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.