Art. 26.
                  Associazioni senza scopo di lucro
 
   1.  E'  istituito  presso  la  giunta   regionale   l'albo   delle
associazioni  senza  scopo di lucro a carattere regionale o nazionale
con   rappresentanza   sul   territorio    regionale    che,    senza
l'autorizzazione   di  cui  all'art.  5,  possono  svolgere  in  modo
continuativo, esclusivamente per i  propri  associati,  attivita'  di
organizzazione   e   realizzazione  di  viaggi,  soggiorni,  gite  ed
escursioni.
   2.   Possono   chiedere   l'iscrizione   all'albo   regionale   le
associazioni   senza   scopo   di  lucro  con  finalita'  ricreative,
culturali, religiose, sociali che abbiano in  Toscana  un  numero  di
soci non inferiore a 10.000 ovvero una presenza organizzata in almeno
tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni
medesime  risultino  costituite  da  almeno  tre anni e dimostrino di
avere svolto, per lo stesso periodo,  attivita'  continuativa;  dette
associazioni  devono  possedere,  per disposizione statutaria, organi
democraticamente eletti.
   3.  Le  associazioni  che  intendono  essere   iscritte   all'albo
regionale  devono  presentare  domanda  alla  giunta regionale, nella
quale sia specificato:
     a) la sede legale dell'associazione;
     b)   le   complete   generalita'   del   legale   rappresentante
dell'associazione.
   4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
     a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
     b)   atto   sostitutivo   di   notorieta'  a  firma  del  legale
rappresentante nel quale sia espressamente indicato il  possesso  dei
requisiti  di  cui  al  comma  2  che  costituiscono  titolo  per  la
iscrizione all'albo.
   5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte  anche  da
parte  delle  articolazioni  territoriali delle associazioni iscritte
all'albo regionale. A tal fine la domanda di  cui  al  comma  4  deve
essere   integrata  con  l'elenco  delle  articolazioni  territoriali
accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna
di esse.
   6.  Le  associazioni  gia'  iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'art.  2,  comma  7,  della  legge regionale 9 aprile 1990, n. 36,
nonche' le organizzazioni  iscritte  al  registro  regionale  di  cui
all'art. 4 della legge regionale 26 giugno 1993, n. 28, sono iscritte
a  domanda  all'albo  regionale  di  cui  al  comma 1. A tal fine, le
predette associazioni o organizzazioni devono possedere  i  requisiti
di  cui  al  comma  2 del presente articolo; la domanda di iscrizione
deve contenere i dati di cui al comma 3, nonche' la certificazione di
cui al comma 4, limitatamente agli elementi di cui la Regione non sia
gia' venuta in possesso  al  fini  rispettivamente  della  iscrizione
all'albo di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 36/90 o
al registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/93.
   7.  Le  insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati,
nei  quali  vengono  organizzate  le   attivita'   devono   contenere
l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.
   8.  La  tenuta  e l'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 sono
curati dalla giunta regionale.
   L'iscrizione,  che   deve   avvenire   entro   60   giorni   dalla
presentazione   della  domanda,  o  la  cancellazione,  nonche'  ogni
variazione concernente i dati di cui ai commi 3 e  4,  sono  disposte
con deliberazione della giunta regionale.
   9.  I  soggetti  di cui al comma 2 e al comma 5 sono tenuti a dare
preventiva  comunicazione   dell'inizio   delle   proprie   attivita'
disciplinate  dalla  presente legge alla provincia nel cui territorio
e' situata la  sede  dell'organismo  regionale  o  dell'articolazione
territoriale, specificando:
     a)   le  complete  generalita'  e  la  cittadinanza  del  legale
rappresentante, nonche' il possesso dei requisiti soggettivi previsti
dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S.  approvato  con  regio  decreto
legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
     b) le complete generalita' della persona che, ai sensi del comma
13, assume la responsabilita' organizzativa delle attivita';
     c) le attivita' che si intendono esercitare.
   10.  Alla  comunicazione  di  cui  al comma precedente deve essere
allegata la seguente documentazione:
     a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante
legale;
     b) certificato generale del casellario giudiziale e  certificato
dei  carichi  pendenti,  nonche'  il certificato di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55, tutti in  data  non  anteriore  a  tre  mesi,  del
rappresentante legale;
     c)  polizza  assicurativa  di responsabilita' civile stipulata a
copertura dei rischi derivanti  ai  soci  dalla  partecipazione  alle
attivita'  indicate  nella  comunicazione,  secondo  lo  schema  tipo
definito dalla giunta regionale.
   La provincia accerta d'ufficio l'iscrizione  all'albo  di  cui  al
comma 1.
   11.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 e comma 5 sono tenuti a dare
comunicazione immediata alla provincia competente per  territorio  di
ogni  variazione  relativa al contenuto della comunicazione di cui al
comma 9 o delle certificazioni di cui al comma 10.
   La provincia sospende lo svolgimento delle  attivita',  fino  alla
eliminazione delle irregolarita', qualora:
    la comunicazione, ovvero la documentazione, risulti insufficiente
o incompleta;
    dalla  documentazione  di  cui  al comma 10, lettera b), emerga a
carico dell'interessato un elemento penalmente rilevante;
    non risulti l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 1;
    vengano meno uno o piu' requisiti soggettivi o oggettivi  di  cui
alla comunicazione o alla documentazione;
    siano accertate irregolarita' nello svolgimento delle attivita'.
   La  provincia  ordina  la  cessazione  delle  attivita' in caso di
ripetuta   violazione   dell'obbligo   di   munirsi   della   polizza
assicurativa  di  cui al comma 10, lettera c), ovvero in tutti i casi
di reiterata irregolarita'  nello  svolgimento  delle  attivita';  in
presenza di tale ordine di cessazione l'associazione non puo' tornare
a svolgere le attivita' prima di un anno.
  12.  I  soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 devono inviare alla
provincia, prima di realizzare ogni  singola  iniziativa,  copia  del
programma  relativo  al  viaggio o soggiorno, alla gita o escursione,
con la indicazione degli elementi di cui all'art. 16, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), l),  n),  o),  nonche'  degli  estremi  della
polizza assicurativa di cui al precedente comma 10, lettera c).
   13.  Il  responsabile organizzativo delle attivita' esercitate dai
soggetti di cui al comma 2 deve risultare iscritto all'albo regionale
dei direttori tecnici istituito ai sensi dell'art. 25 della  presente
legge.  Tale  soggetto  e'  responsabile  organizzativo  anche  delle
attivita' esercitate dalle eventuali  articolazioni  territoriali  di
cui   al   precedente   comma   5;   l'attivita'   del   responsabile
organizzativo, che puo' essere svolta da un socio,  e'  incompatibile
con l'attivita' di responsabile organizzativo di altra associazione.
   14.  L'organizzazione  e la realizzazione occasionale, senza scopo
di lucro, di viaggi, soggiorni,  gite  ed  escursioni,  da  parte  di
organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e
sociale,  nonche'  da  parte  di  istituti  scolastici, e' consentita
purche' le iniziative non superino il numero di cinque  nell'arco  di
un anno solare ed abbiano durata media non superiore a 10 giorni.
   Il  predetto  numero  di  iniziative  puo' essere superato qualora
vengano organizzate gite ed escursioni di durata  inferiore  alle  24
ore,  purche', nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il
limite massimo complessivo di  giorni  di  attivita'  consentiti.  Il
soggetto  organizzatore  e'  tenuto  a  stipulare  un'assicurazione a
copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di
ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo definito dalla giunta
regionale. Il  soggetto  organizzatore  e'  altresi'  tenuto  a  dare
preventiva  comunicazione  di ogni singola iniziativa alla provincia,
specificando, tra l'altro,  la  natura  del  sodalizio,  il  tipo  di
attivita',  l'assenza  di  scopo  di  lucro  della  iniziativa  e  il
responsabile   dell'iniziativa,   secondo    uno    schema-tipo    di
comunicazione  definito dalla giunta regionale. La provincia esercita
la vigilanza e il controllo delle attivita' di cui al presente comma;
sospende  l'effettuazione  dell'iniziativa  quando  non   sia   stato
osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione;
   salva   l'applicazione   delle   sanzioni  pecuniarie,  ordina  la
cessazione di ulteriori attivita' quando accerti che il  viaggio,  il
soggiorno,  la gita o l'escursione siano stati effettuati senza detta
assicurazione.