Art. 27. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. La provincia dispone la sospensione della autorizzazione: a) qualora venga meno uno o piu' dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalita' espressamente disciplinati dalla presente legge; b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, al reintegro del deposito cauzionale; c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti. 2. Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarita' o gli inadempimenti eliminati. 3. La provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarita' e gli inadempimenti; l'autorizzazione e' inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.