Art. 27.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1. La provincia dispone la sospensione della autorizzazione:
     a) qualora venga meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  soggettivi,
professionali    o    strutturali    previsti    per    il   rilascio
dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalita'  espressamente
disciplinati dalla presente legge;
     b)  qualora  non  si provveda nel termine previsto dall'art. 15,
comma 4, al reintegro del deposito cauzionale;
     c)  qualora  vengano  accertate  irregolarita'   amministrative,
ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.
   2.  Nel  provvedimento  di  sospensione  della  autorizzazione  la
provincia fissa un termine perentorio  entro  il  quale  i  requisiti
mancanti   devono  essere  ripristinati  e  le  irregolarita'  o  gli
inadempimenti eliminati.
   3. La provincia dispone la  revoca  della  autorizzazione  qualora
entro  il  termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i
requisiti  o  eliminate  le  irregolarita'   e   gli   inadempimenti;
l'autorizzazione  e'  inoltre  revocata  quando il titolare non abbia
provveduto alla comunicazione di cui all'art.  19,  comma  1,  ovvero
alla  riapertura  dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la
chiusura temporanea.