Art. 29.
                       Uffici di biglietteria
 
   1. Non e' soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura
al pubblico degli uffici delle  compagnie  aeree  e  di  navigazione,
nonche'  delle  altre  imprese  di  trasporto operanti nel territorio
della Toscana,  purche'  l'attivita'  delle  stesse  si  limiti  alla
emissione  e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata
e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere,
gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi  oltre  il
servizio  di  trasporto;  in  tal  caso dette imprese dovranno essere
munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.
   2. Non sono soggetti alla  disciplina  della  presente  legge  gli
uffici  la  cui  attivita'  si limiti alla vendita di biglietti delle
ferrovie dello Stato, ovvero delle linee  di  navigazione  marittima,
lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.