Art. 3.
                       Definizione e attivita'
                 delle agenzie di viaggio e turismo
 
   1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano  le
seguenti attivita' tipiche:
     a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta;
     b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone  o  per  gruppi,  con vendita diretta al pubblico di viaggi e
soggiorni organizzati dalla impresa medesima  e/o  da  parte  di  una
delle imprese di cui alla lett. a);
     c)  vendita  di  viaggi  e soggiorni prodotti e organizzati, per
singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere a)  e
b).
   2.   Nell'esercizio   delle   attivita'   tipiche  di  produzione,
organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni,  le
agenzie  di  viaggio  stipulano  contratti  di viaggio ai sensi della
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.),
ratificata e resa esecutiva con legge  27  dicembre  1977,  n.  1084,
nonche'  ai sensi della direttiva n. 90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto  compreso";  le
agenzie  di viaggio svolgono altresi', ai sensi della medesima C.C.V.
e della direttiva n. 90/314/CEE,  singole  attivita'  preparatorie  e
successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei
contratti di viaggio.
   3. Rientrano tra le attivita' di cui al comma precedente:
     a)  la  raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e
per l'estero;
     b)  l'organizzazione  e  realizzazione  di  gite  ed  escursioni
individuali o collettive e visite guidate di citta' con ogni mezzo di
trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;
     c)  la  prenotazione  e  la vendita di biglietti per conto delle
imprese nazionali ed estere che  esercitano  attivita'  di  trasporto
ferroviario,  automobilistico,  marittimo,  aereo  o  altri  tipi  di
trasporto;
     d) l'informazione e  l'assistenza  ai  propri  clienti,  nonche'
l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza
e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
     e)  la  prenotazione  dei  servizi  di  ristoro  e  di strutture
ricettive di cui all'art. 6 della  legge  17  maggio  1983,  n.  217,
ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi
anche da altri operatori nazionali ed esteri.
   4.  Le  agenzie  di viaggio di cui al precedente comma 1, lett. a)
possono stipulare contratti direttamente con i  soggetti  di  cui  al
successivo  art.  26,  purche'  si tratti di viaggi collettivi "tutto
compreso", organizzati e prodotti  dalle  agenzie  medesime,  con  un
numero di partecipanti non inferiore a 20.