Art. 30. Norme transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: e' abrogata la legge regionale 17 novembre 1986, n. 51, e succ. mod., fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4; non si applicano l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, l'art. 6 del decreto del commissario per il turismo 29 ottobre 1955, nonche' tutte le norme incompatibili con la presente legge. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle agenzie di viaggio e turismo gia' in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla provincia al sensi della legge regionale n. 51/86, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 15 della presente legge. 3. Fino a quando non sia approvato lo schema-tipo di cui all'art. 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata al fini di cui al medesimo articolo deve prevedere massimali di risarcimento, per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, non inferiori a lire 2 miliardi. 4. Fino a quando non siano approvati lo schema tipo di cui all'art. 26, comma 10, lettera c) e gli schemi tipo di cui all'art. 26, comma 14, la provincia accerta l'esistenza di polizze assicurative per la copertura dei rischi e riceve le comunicazioni predisposte dai soggetti organizzatori per i singoli viaggi. 5. Fino a quando la giunta regionale non abbia provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di esami ai sensi dell'art. 23, gli esami di idoneita' per i direttori tecnici di agenzia di viaggio continueranno ad essere espletati dalle commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e succ. mod. 6. La giunta regionale provvede ai compiti ad essa demandati dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima.