Art. 30.
                     Norme transitorie e finali
 
   1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
    e'  abrogata  la legge regionale 17 novembre 1986, n. 51, e succ.
mod., fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4;
    non si applicano  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  giugno  1955,  n.  630,  l'art.  6  del  decreto  del
commissario per il turismo 29 ottobre 1955, nonche'  tutte  le  norme
incompatibili con la presente legge.
   2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i titolari delle agenzie di viaggio e turismo gia' in possesso
di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla provincia al  sensi
della  legge  regionale  n.  51/86,  devono  adeguare  l'importo  del
deposito cauzionale in base a  quanto  disposto  dall'art.  15  della
presente legge.
   3.  Fino a quando non sia approvato lo schema-tipo di cui all'art.
13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata  al  fini  di  cui  al
medesimo  articolo deve prevedere massimali di risarcimento, per ogni
sinistro relativo al contratto di viaggio, non  inferiori  a  lire  2
miliardi.
   4.  Fino  a  quando  non  siano  approvati  lo  schema tipo di cui
all'art. 26, comma 10, lettera c) e gli schemi tipo di  cui  all'art.
26,   comma   14,   la   provincia  accerta  l'esistenza  di  polizze
assicurative per la copertura dei rischi e  riceve  le  comunicazioni
predisposte dai soggetti organizzatori per i singoli viaggi.
   5.  Fino  a  quando  la giunta regionale non abbia provveduto alla
nomina della commissione giudicatrice di esami ai sensi dell'art. 23,
gli esami di idoneita' per i direttori tecnici di agenzia di  viaggio
continueranno  ad  essere  espletati dalle commissioni provinciali di
cui all'art. 12 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e succ.
mod.
   6. La giunta regionale provvede ai compiti ad essa demandati dalla
presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima.