Art. 31.
                            Finanziamento
 
   1. Agli oneri di spesa  derivanti  dall'esercizio  delle  funzioni
amministrative  di  cui  all'art.  23,  comma  7,  si  fa fronte, per
l'esercizio 1994, con i fondi allocati sul cap. 00720 del bilancio.
   2. Agli oneri di spesa costituiti dai rimborsi  agli  Enti  Locali
delegati  delle  spese  dai  medesimi sostenute per l'esercizio delle
funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 2, si fa fronte,  per  il
1994,  mediante il fondo appositamente costituito con legge regionale
10 gennaio 1985, n. 1.
   3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 8 febbraio 1994.
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  29
dicembre  1993  ed  e' stata vistata dal commissario del Governo il 1
febbraio 1994.