Art. 31. Finanziamento 1. Agli oneri di spesa derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 23, comma 7, si fa fronte, per l'esercizio 1994, con i fondi allocati sul cap. 00720 del bilancio. 2. Agli oneri di spesa costituiti dai rimborsi agli Enti Locali delegati delle spese dai medesimi sostenute per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 2, si fa fronte, per il 1994, mediante il fondo appositamente costituito con legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1. 3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 8 febbraio 1994. CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 1 febbraio 1994.