Art. 4.
       Ulteriori attivita' delle agenzie di viaggio e turismo
 
   1.  Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere, nel rispetto
delle norme che le regolano, anche le seguenti attivita':
     a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
     b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di  bagagli  per  conto  e
nell'interesse dei propri clienti;
     c)  la  prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro
mezzo di trasporto;
     d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di  assegni
circolari  o  di  ogni  altro titolo di credito per i viaggiatori, di
lettere di credito e cambio di valuta;
     e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni,
di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle
cose trasportate;
     f)  l'informazione  e  la  pubblicita' di iniziative turistiche,
nonche' la distribuzione e la vendita di guide,  carte  topografiche,
opuscoli  illustrativi  ed  informativi e di ogni altra pubblicazione
utile al turismo;
     g) la prenotazione e la vendita  di  biglietti  per  spettacoli,
fiere e manifestazioni;
     h) l'organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;
     i)  ogni  altra  attivita' concernente le prestazioni di servizi
turistici che  non  siano  propri  di  altre  imprese  o  professioni
turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.