Art. 4. Ulteriori attivita' delle agenzie di viaggio e turismo 1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere, nel rispetto delle norme che le regolano, anche le seguenti attivita': a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti; c) la prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto; d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta; e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate; f) l'informazione e la pubblicita' di iniziative turistiche, nonche' la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo; g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; h) l'organizzazione e realizzazione di congressi e simposi; i) ogni altra attivita' concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano propri di altre imprese o professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.