Art. 5.
      Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie
      di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali
 
   1.  L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione  rilasciata  dalla
provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
   2.  La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie
di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o alla  societa'
nella persona del legale rappresentante, dopo aver ultimato con esito
positivo  l'attivita'  istruttoria  di  cui  agli  articoli 7 e 8. Il
titolare e' tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio e turismo entro tre
mesi dalla data  di  rilascio  della  autorizzazione.  Nel  caso  che
l'apertura  dell'agenzia  di  viaggio  non  si  verifichi nel termine
prescritto l'autorizzazione si intende decaduta.
   3. Per il rilascio della autorizzazione  a  persone  fisiche  o  a
persone  giuridiche  straniere  non appartenenti a Stati membri della
CEE, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   4.  L'apertura  di  succursali  o  filiali  di agenzie principali,
comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in
altra regione italiana o Stato della Comunita' europea,  e'  soggetta
alle   stesse   disposizioni  stabilite  per  l'apertura  di  agenzie
principali.
   5. La provincia puo' concedere  l'autorizzazione  all'apertura  di
agenzia  di  viaggio e turismo con carattere stagionale nei soli casi
in cui si tratti di agenzia con vendita diretta al pubblico e purche'
i periodi di apertura non  siano  complessivamente  inferiori  a  180
giorni nell'arco dell'anno. I contratti conclusi dalle agenzie di cui
al  presente  comma  devono  riferirsi  a prestazioni che si svolgono
integralmente durante i periodi di apertura della agenzia medesima.