Art. 5. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali 1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. 2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o alla societa' nella persona del legale rappresentante, dopo aver ultimato con esito positivo l'attivita' istruttoria di cui agli articoli 7 e 8. Il titolare e' tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio e turismo entro tre mesi dalla data di rilascio della autorizzazione. Nel caso che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi nel termine prescritto l'autorizzazione si intende decaduta. 3. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della CEE, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Comunita' europea, e' soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali. 5. La provincia puo' concedere l'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo con carattere stagionale nei soli casi in cui si tratti di agenzia con vendita diretta al pubblico e purche' i periodi di apertura non siano complessivamente inferiori a 180 giorni nell'arco dell'anno. I contratti conclusi dalle agenzie di cui al presente comma devono riferirsi a prestazioni che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura della agenzia medesima.