Art. 7.
                       Istruttoria preliminare
 
   1. Ai fini della istruttoria della domanda la provincia:
    accerta  la  regolarita'  della  domanda nonche' la completezza e
congruita' della documentazione ad essa allegata;
    trasmette  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza   copia   della
richiesta  di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta
di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;
    accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad
altre  adottate  da  agenzie  gia' operanti sul territorio nazionale,
fermo restando che non potra',  in  ogni  caso,  essere  adottata  la
denominazione di comuni o regioni italiane;
    accerta  l'iscrizione  all'albo  regionale di cui all'art. 25 del
direttore tecnico indicato nella domanda.