Art. 7. Istruttoria preliminare 1. Ai fini della istruttoria della domanda la provincia: accerta la regolarita' della domanda nonche' la completezza e congruita' della documentazione ad essa allegata; trasmette all'autorita' di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217; accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane; accerta l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 25 del direttore tecnico indicato nella domanda.