Art. 8.
                 Esito dell'istruttoria preliminare
                       e adempimenti ulteriori
 
   1. Esaurita l'istruttoria preliminare di cui al precedente art. 7,
la provincia comunica all'interessato l'esito della stessa;  in  caso
di  esito  positivo fissa, sentito l'interessato, il termine entro il
quale quest'ultimo deve:
    effettuare il versamento della tassa  di  concessione  regionale,
nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;
    costituire il deposito cauzionale di cui al successivo art. 15;
    stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 13;
    dalla  data  di  operativita' del fondo regionale di garanzia, di
cui all'art. 14, effettuare il versamento  della  quota  contributiva
iniziale a favore del fondo medesimo;
    realizzare  il  progetto  di  sistemazione  dei  locali in cui si
intende condurre l'impresa, cosi' come indicato nella  documentazione
allegata alla domanda;
    acquisire e produrre il certificato di agibilita' dei locali.
   2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al comma precedente senza che
l'interessato abbia  esattamente  ottemperato  agli  adempimenti  ivi
previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In
via  eccezionale,  sulla base di comprovata motivazione, la provincia
puo' concedere, per una sola volta, un ulteriore  termine  per  detti
adempimenti.
   3.   Concluse  positivamente  le  fasi  istruttorie  previste,  la
provincia adotta il provvedimento di autorizzazione.