Art. 8. Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori 1. Esaurita l'istruttoria preliminare di cui al precedente art. 7, la provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa, sentito l'interessato, il termine entro il quale quest'ultimo deve: effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore; costituire il deposito cauzionale di cui al successivo art. 15; stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 13; dalla data di operativita' del fondo regionale di garanzia, di cui all'art. 14, effettuare il versamento della quota contributiva iniziale a favore del fondo medesimo; realizzare il progetto di sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa, cosi' come indicato nella documentazione allegata alla domanda; acquisire e produrre il certificato di agibilita' dei locali. 2. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la provincia puo' concedere, per una sola volta, un ulteriore termine per detti adempimenti. 3. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la provincia adotta il provvedimento di autorizzazione.