Art. 9.
                    Contenuto dell'autorizzazione
 
   1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
    la denominazione dell'agenzia di viaggio;
    il  titolare,  persona  fisica  o  societa';  per  le   societa',
l'autorizzazione   deve   altresi'  indicare  espressamente  l'esatta
denominazione  e  ragione  sociale  della  societa'   e   il   legale
rappresentante della medesima;
    l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 3, comma 1;
    il direttore tecnico;
    l'ubicazione dei locali di esercizio.
   2.  Nella  autorizzazione  viene altresi' annotato il carattere di
agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La provincia  da'
notizia  dell'avvenuta  apertura  di una agenzia succursale o filiale
alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia  principale,  per
la   relativa   annotazione   nella   autorizzazione   della  agenzia
principale.
   3.  Ogni  modificazione  degli elementi di cui al comma 1 relativa
alla  denominazione  dell'agenzia  di  viaggio,  al  titolare,   alla
denominazione   o   ragione  sociale  della  societa',  all'attivita'
autorizzata, alla ubicazione dei locali di  esercizio  in  comune  di
altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le
altre  modificazioni,  comprese  quelle di cui al comma 2, comportano
l'aggiornamento della autorizzazione mediante  annotazione.  In  ogni
caso  la  provincia  procede  al rilascio della nuova autorizzazione,
ovvero alla annotazione  delle  modificazioni,  previa  verifica  dei
presupposti  previsti  dalla  presente  legge  relativi alla modifica
stessa.
   4. Nelle agenzie di  viaggio  deve  essere  esposta  in  modo  ben
visibile  copia della autorizzazione all'esercizio, con l'indicazione
delle attivita' autorizzate.